La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 118 depositata il 21 luglio 2025, ha esaminato la legittimità dell'articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo n. 23/2015, che stabiliva un limite massimo di sei mensilità per le indennità spettanti ai lavoratori licenziati illegittimamente da datori di lavoro con meno di 15 dipendenti. Questo limite è stato ritenuto eccessivamente restrittivo e non in grado di garantire un risarcimento adeguato in caso di licenziamenti ingiustificati.
La Corte ha evidenziato che l'imposizione di un tetto fisso e insuperabile, indipendentemente dalla gravità del vizio del licenziamento, compromette la possibilità di personalizzare e adeguare il risarcimento in base alle circostanze specifiche del caso.
Inoltre, la Consulta ha sottolineato che tale limitazione crea una disparità di trattamento tra i lavoratori di piccole e grandi imprese, violando i principi di uguaglianza e giustizia.
Pertanto, è stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, limitatamente alle parole «e non puo' in ogni caso superare il limite di sei mensilita'».
In forza di tale pronuncia, a tali lavoratori potrà essere riconosciuto un indennizzo sino a 18 mensilità, che i giudici di merito dovranno dosare al caso di specie, tenendo conto della anzianità di servizio del dipendente, delle ragioni del licenziamento, del numero dei dipendenti ed anche del volume di affari del datore di lavoro.
Va peraltro ricordato l'invito finale fatto dalla Consulta, che qui di seguito si riporta testualmente: "resta fermo l'auspicio che il legislatore intervenga sul profilo inciso dalla presente pronuncia, nel rispetto del principio, qui affermato, secondo cui il criterio del numero dei dipendenti non puo'costituire l'esclusivo indice rivelatore della forza economica del datore di lavoro e quindi della sostenibilita' dei costi connessi ai licenziamenti illegittimi, dovendosi considerare anche altri fattori altrettanto significativi, quali possono essere il fatturato o il totale di bilancio, da tempo indicati come necessari elementi integrativi dalla legislazione europea e anche nazionale."