Con la sentenza n.26246 del 6 settembre 2022 la Cassazione ha stabilito che, in ragione delle riforme apportate dalla l.n.92/12 all'art.18 nonchè a seguito della introduzione per i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 del c.d. contratto a tutele crescenti, deve ritenersi venuto meno il preesistente regime in forza del quale la reintegrazione era l'unica sanzione prevista in caso di licenziamento nullo o illegittimo, per cui il rapporto non può più dirsi assistito da quel regime di stabilità che consentiva, per i lavoratori assoggettati per limiti dimensionali all'art.18, l.n.300/70, la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto.
La sentenza ha già suscitato ampio dibattito ed anche molte voci di dissenso, anche alla luce dell'intervento della Corte Costituzionale di cui alle sentenze n.59/21 e n.125/22, che hanno notevolmente riespanso la tutela reintegratoria per il caso di licenziamenti dovuti a ragioni di carattere economico.