Con sentenza n.125 del 19 maggio 2022 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il comma 7 dell'art.18, ln.300/70, limitatamente alla parola "manifesta". In virtù di tale pronuncia, assieme a quanto già statuito dalla precedente sentenza n.59/21, il Giudice deve disporre la reintegra nel posto di lavoro nell'ipotesi in cui risulti insussistente il fatto posto a base del licenziamento; ciò comporta un indubbio ampliamento della tutela reintegratoria in caso di recesso per ragioni di carattere economico. Rimane da stabilire se rimane uno spazio per la somministrazione di una tutela meramente indennitaria, segnatamente nelle ipotesi di violazione dell'obbligo di repechage e dei criteri di scelta del lavoratore licenziato.