Con l'ordinanza 15 giugno 2021 n.16917 la Corte di Cassazione ha  ritenuto la legittimità di un accordo ex art.8, l.n.148/11 che, nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, aveva stabilito la riduzione del termine di preavviso, previsto in sei mesi dal contratto collettivo di categoria ed in tre mesi dall'accordo aziendale. La  Cassazione ha quindi respinto la domanda del lavoratore  volta ad ottenere l'indennità sostitutiva del preavviso per il maggior periodo previsto dal CCNL,  osservando che l'accordo raggiunto a livello aziendale   è pienamente riconducibile alla previsione di cui al citato  articolo 8 e pertanto può derogare alle previsioni del CCNL.

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