La Corte di Cassazione con la sentenza 10 marzo 2021  n.6714 ha confermato la legittimità del licenziamento di un  lavoratore che, agli arresti domiciliari per più di un anno, era  pronto a rientrare al lavoro quando ormai non era più utile all'azienda. Nella stessa decisione, la Suprema  Corte ha anche puntualizzato che in tale peculiare fattispecie di recesso deve ritenersi escluso l'obbligo di repechage, essendovi una impossibilità intrinseca di operatività di detto istituto che richiede  pur sempre una fungibilità ed una idoneità attuale lavorativa del dipendente, sincroniche alla determinazione datoriale.

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