Con sentenza   13 gennaio 2020 n.395 la Corte di Cassazione ha chiarito  che i termini di decadenza di cui agli artt.32, comma 2, l.n.183/10 e 6, l.n.604/66 non operano nel caso in  cui il dirigente voglia  ottenere  il riconoscimento in suo favore delle  indennità supplementari previste dalla contrattazione collettiva in caso di licenzimento  ingiustificato.

Viceversa, tali termini di  decadenza operano laddove il dirigente miri ad ottenere il riconoscimento di una ipotesi di invalidità ascrivibile all'art.18, l.n.300/70 (per esempio in caso di licenziamento nullo per ragioni discriminatorie). 

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