Con sentenza 13 gennaio 2020 n.395 la Corte di Cassazione ha chiarito che i termini di decadenza di cui agli artt.32, comma 2, l.n.183/10 e 6, l.n.604/66 non operano nel caso in cui il dirigente voglia ottenere il riconoscimento in suo favore delle indennità supplementari previste dalla contrattazione collettiva in caso di licenzimento ingiustificato.
Viceversa, tali termini di decadenza operano laddove il dirigente miri ad ottenere il riconoscimento di una ipotesi di invalidità ascrivibile all'art.18, l.n.300/70 (per esempio in caso di licenziamento nullo per ragioni discriminatorie).