Con la sentenza 19 luglio 2019 n.19580 la Suprema Corte ha cassato una sentenza della Corte di Appello di Milano che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento di un dipendente che, durante il congedo straordinario ex art.42, d.lgs. n.151/01, aveva partecipato ad una gita in bicicletta di un giorno; i giudici di merito avevano infatti ritenuto che, per tale forma di congedo, non fosse necessaria una "assistenza personale, continuativa ed ininterrotta per tutta la giornata e per tutti i giorni del congedo".
Gli Ermellini hanno invece ribaltato tale prospettazione, rilevando che il congedo in esame comporta la "necessità di un'assistenza permanente e continuativa che realizzi, nella quotidiana condivisione dei bisogni, una costante relazione di affetto e di cura".
Per tali motivi, la sentenza è stata cassata con rinvio per valutare se la condotta in concreto tenuta dal dipendente possa integrare o meno la fattispecie di un abuso del diritto e quindi comportare l'esistenza di una giusta causa di recesso.