La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 3, comma 1, del Decreto legislativo n.23/2015 sul contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, nella parte - non modificata dal successivo Decreto legge n.87/2018, cosiddetto “Decreto dignità” – che determina in modo rigido l’indennità spettante al lavoratore ingiustificatamente licenziato. In particolare, la previsione di un’indennità crescente in ragione della sola anzianità di servizio del lavoratore è, secondo la Corte, contraria ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza e contrasta con il diritto e la tutela del lavoro sanciti dagli articoli 4 e 35 della Costituzione. Tutte le altre questioni relative ai licenziamenti sono state dichiarate inammissibili o infondate. La decisione della Corte è stata resa nota con comunicato del 26 settembre 2018, mentre la sentenza -completa di motivazione- sarà depositata nelle prossime settimane.
Gli studi
Ultime News
- LA FALSA ATTESTAZIONE DI ESSERE AL LAVORO LEGITTIMA IL LICENZIAMENTO (CASS.25 FEBBRAIO 2025 N.4936)
- LA LEGGE N.203/24 (C.D.COLLEGATO LAVORO) E LA NUOVA NORMA IN MATERIA DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
- LA CORTE COSTITUZIONALE RISCRIVE COMPLETAMENTE LA DISCPLINA DEL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI ( D.LGS N.23/15)
- LA NATURA OBBLIGATORIA DEL PREAVVISO (CASS.N.6782-24)
- LA CORTE COSTITUZIONALE RITIENE LEGITTIMA LA DIFFERENTE TUTELA IN CASO DI LICENZIAMENTI COLLETTIVI FRA LAVORATORI ASSUNTI PRIMA E DOPO IL 7 MARZO 2015 (SENTENZA N.7 DEL 2024)
- IL PROCEDIMENTO NOTIFICATORIO DI UNA RACCOMANDATA SI PERFEZIONA CON IL FATTO OGGETTIVO DELL'ARRIVO DELL'ATTO PRESSO IL DOMICILIO DEL LAVORATORE (CASS.31 MAGGIO 2023 N.15397)
- CONDANNA IN SEDE PENALE E LICENZIAMENTO: LA CASSAZIONE FA IL PUNTO
- LE PRIME DECISIONI DELLA CASSAZIONE DOPO LA SENTENZA DELLA CONSULTA N.125/22
- LA CASSAZIONE INTERVIENE SULLA DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DEI LAVORATORI
- LA CONSULTA RISCRIVE LE TUTELE IN CASO DI LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO.