La Corte di Cassazione, con la sentenza 11 gennaio 2018 n. 509, ha ritenuto legittimo il licenziamento del dipendente che, in congedo parentale, non accudisce il figlio per più di metà del tempo: infatti, se il lavoratore in congedo parentale svolge altra attività, lavorativa o meno, senza dedicarsi per buona parte del periodo di congedo alla cura del bambino, si verifica un abuso del diritto al congedo, passibile di licenziamento, dal momento che con tale condotta viene meno la funzione assolta dall'istituto, volto a garantire il soddisfacimento dei bisogni affettivi e relazionali del bambino al fine di assicurare il pieno sviluppo della sua personalità