Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza 27 dicembre 2017 n.30985, hanno risolto il contrasto interpretativo insorto fra le Sezioni semplici in ordine alle conseguenze derivanti dalla violazione da parte del datore di lavoro del principio di immediatezza della contestazione in tema di licenziamenti disciplinari.
Con tale decisione, che riguarda solo i lavoratori cui si applica l'art.18, l.n.300/70 (e quindi non i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2017 ex d.lgs n.23/15), è stato affermato il principio secondo cui tale vizio comporta l'applicazione della tutela indennitaria di cui al quinto comma dell'art.18 (e quindi un risarcimento fra 12 e 24 mensilità della retribuzione globale di fatto), e non già la reintegra nel posto di lavoro.