La Suprema Corte, con sentenza n.14862/2017,  ha affermato il principio secondo cui il  dipendente che usa in maniera sistematica la connessione internet aziendale per fini personali può essere licenziato per giustificato motivo soggettivo. E l’azienda che usa degli strumenti di controllo a distanza per accertare l’utilizzo irregolare dei beni della società non è soggetta alle regole previste dall’articolo 4 dello statuto dei lavoratori , in quanto queste si applicano solo se il controllo riguarda lo svolgimento della prestazione ma non l’accertamento di eventuali illeciti del dipendente.

Va peraltro ricordato che la fattispecie decisa dalla Cassazione riguarda un periodo anteriore alla modifica dell'art.4  Stat. Lav, intervenuta mediante il d.lgs. n.151/15, il quale parrebbe avere ampliato i poteri di controllo da parte del datore di lavoro; il condizionale è peraltro d'obbligo in quanto  sono ancora da valutare le connessioni fra la nuova normativa e la disciplina in materia di privacy.

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