Corte di cassazione, sentenza 9 dicembre 2015 n. 24828 -
1) Nel pubblico impiego, l’ufficio competente per i provvedimenti disciplinari è quello del luogo in cui il lavoratore presta la sua opera, ancorché in posizione di comando o di distacco.
2) Le sentenze di patteggiamento hanno efficacia di giudicato nei procedimenti disciplinari, quanto all’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della responsabilità dell’imputato.